• Hai qualche domanda?
  • Ricerca

    Ricerca sul sito

    Inserisci le parole da ricercare nella casella soprastante e premi Ricerca.

    0039.02.89415779

    Per qualsiasi problema, chiama dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Guida al Bonus sanificazione e DPI 2021

Bonus sanificazione 2021

La pandemia di coronavirus nel 2020 ha reso necessaria l’attuazione di numerosi interventi all’interno delle aziende, volti a ridurre il rischio di contagio sia per i lavoratori che per la clientela: proprio in questa prospettiva va inquadrato il bonus sanificazione per Covid-19 indetto dal Governo Italiano, un’agevolazione rivolta alle imprese e ai professionisti, che ha lo scopo di coprire parte delle spese sostenute.

Gli incentivi consistono in un bonus sanificazione e DPI che riguarda le spese per la sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine, visiere, guanti, ecc.) ed in un secondo bonus per l’adeguamento alle nuove norme anti-virus.

In questo articolo vedremo, come richiedere il bonus sanificazione e DPI ed il successivo bonus adeguamento Covid-19, entrambi erogati sotto forma di credito d’imposta.

Chi può accedere alla tax credit per la sanificazione

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro di cui trattiamo è stato originariamente introdotto dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e, poi, successivamente rivisto dal decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

Come indicato dal sito dell’Agenzia Delle Entrate, i beneficiari di tale credito sono: imprese; autonomi; enti non commerciali; enti religioni riconosciuti civilmente; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Il bonus per la sanificazione può essere ripartito tra più professionisti in caso di condivisione dello studio e di ripartizione delle spese.

 La cosiddetta tax credit per le spese di sanificazione comuni andrà calcolata dal professionista che ha sostenuto la spesa sull’ammontare al netto dei riaddebiti.

La norma istitutiva dell’agevolazione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo anche i soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) e quelli in regime forfettario.

Il credito d’imposta è nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, e spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo di 200 milioni[ per il 2021.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che ne stabilisce la percentuale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, né per il calcolo del ROL.

Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate,

“Il provvedimento numero 309145 del 2021 ha dato il via libera alla fruizione senza riduzione del bonus sanificazione previsto dall’articolo 32 del Decreto Sostegni bis.

I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In linea con le regole stabilite, dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande il 4 novembre 2021, l’Amministrazione finanziaria ha messo a confronto le risorse a disposizione e le richieste ricevute e ha confermato la possibilità di beneficiare degli importi in misura piena.

Come di consueto, con la risoluzione n. 64 dell’11 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche le istruzioni da seguire per procedere con la compilazione del modello F24.

La sezione a cui fare riferimento è quella “Erario”. Il codice tributo 6951 “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73” deve essere indicato:

  • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”;
  • oppure nella colonna “importi a debito versati” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve riportare sempre il valore “2021”.

Nel testo integrale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate tutte le indicazioni da seguire per l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione.”

Quali spese sono detraibili

Oltre alle spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa; nella tax credit vengono conteggiate anche le spese per l’acquisto di Dpi (mascherine, guanti, tute e calzari) e le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che nella nuova formulazione del tax credit da parte del decreto Sostegni bis sono ricomprese anche le spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei soggetti ammessi al tax credit sanificazione.

In merito, la circolare specifica che tra le spese sostenute per la somministrazione di tamponi sono comprese anche tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (come l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d’imposta.