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Le novità in materia di valutazione del rischio incendio

Le novità del nuovo riferimento normativo sulla valutazione del rischio antincendio

Negli ultimi 50 anni, le attività commerciali e industriali hanno subito importanti cambiamenti.
Poiché i progressi tecnologici hanno dato origine all’emergere di nuovi materiali e processi industriali, abbiamo assistito a un aumento esponenziale del numero e dell’utilizzo di materiali, prodotti chimici, involucri industriali, che influiscono sul rischio delle persone e sull’effettiva continuità dell’attività aziendale.

Le amministrazione hanno risposto a questa crescente necessità sociale facendo uno sforzo importante per regolare le attività, promulgando leggi, regolamenti e ordinanze che cerchino di minimizzare il rischio alla sua origine, attraverso la prevenzione. Da qui, deriva la necessità di aggiornare l’attuale normativa vigente.
Cerchiamo insieme di esporre in modo chiaro le novità della nuova normativa e i diversi metodi, attualmente esistenti, utilizzati per l’identificazione e la valutazione del rischio di incendi in edifici e industrie, che consentono a responsabili, tecnici e ai servizi di prevenzione ed estinzione di incendi di adottare misure appropriate per la sua prevenzione.

Rischi e pericoli

La parola rischio è spesso usata per indicare la possibilità di subire perdite, espressa in termini di probabilità dell’evento e entità delle conseguenze. L’unico parametro valido per determinare le misure di sicurezza da adottare in un’attività o un’azienda per controllare il rischio di incendio è l’esatta conoscenza qualitativa e quantitativa del grado di rischio.

Per questo, occorre classificare gli obiettivi della valutazione, determinando:

  • Il rischio di inizio incendio.
  • Il rischio di propagazione del fuoco.
  • Le conseguenze materiali in azienda.
  • Le conseguenze materiali e umane a terzi, se l’incendio superasse i confini della proprietà.
  • Le conseguenze umane per il personale dell’azienda e i visitatori.
Per avere una maggiore chiarezza sulle normative in vigore, è necessario capire la sostanziale differenza tra rischi e pericoli.
Per avere una maggiore chiarezza sulle normative in vigore, è necessario capire la sostanziale differenza tra rischi e pericoli.

Fattori coinvolti in un incendio

Sia la probabilità che un incendio abbia inizio, sia che si sviluppi dando origine a tragiche conseguenze, non è il risultato del caso, ma di una serie di fattori la cui esistenza e/o disposizione relativa influenzano tali probabilità.

I fattori possono essere raggruppati in:

  • Fattori che promuovono l’inizio dell’incendio.
  • Pericolosità del combustibile, che racchiude da un lato la facilità con cui si accende il combustibile, e dall’altro la facilità con cui si diffonde la reazione a catena, mescolandolo con l’ossidante.
  • Il rischio di attivazione che comprende il pericolo derivante dalle condizioni in cui viene gestito il carburante e dall’aggressività delle strutture e delle azioni umane che potrebbero provocare fonti di ignizione.

Fattori che promuovono la propagazione e le conseguenze materiali

  • Settori di incendio: maggiore è la superficie, maggiore è il rischio di incendio.
Laddove nella società vengano utilizzati prodotti chimici, i fattori di rischio sono solitamente maggiori.
Laddove nella società vengano utilizzati prodotti chimici, i fattori di rischio sono solitamente maggiori.
  • Altezza del settore: maggiore è l’altezza, migliore è la propagazione (la diffusione della fiamma è favorita dalle correnti di convezione).
  • Carico termico della proprietà: corrispondente ai materiali che fanno parte della costruzione.
  • Carico termico del contenuto: corrispondente a materiali combustibili, che sono normalmente necessari per il funzionamento dei locali o il loro stoccaggio.
  • Difficoltà antincendio: come generazione di fumo, difficoltà di accesso ai servizi antincendio, necessità di attrezzature antincendio speciali, ecc.
  • Corrosione dei fumi.
  • Vulnerabilità del prodotto: in un negozio alimentare, un incendio limita la commercializzazione dei prodotti.
  • Valore economico.

Fattori che limitano la diffusione e le conseguenze del fuoco

  • Evacuazione dei fumi: attraverso l’esistenza di evacuatori e finestre, che facilitano la fuoriscita dei fumi e che aiutano anche ad avere migliore accesso al fuoco.
  • Piano di autoprotezione: costituito dall’esistenza di determinate misure organizzative come: mezzi di rilevazione di incendi primari, mezzi di allarme, organizzazione di squadre di intervento, mezzi materiali di lotta antincendio, fornitura e tempi di intervento di aiuti esterni, ecc.

Le novità della normativa

 L’aggiornamento della normativa, era stata preventivata con la pubblicazione del D.LGS. 81/2008, al fine di sostituire il DM 10 marzo 1988 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”-, che era in parte obsoleto a causa di alcuni scostamenti rispetto alla recente evoluzione normativa in materia di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro.

Nel testo della bozza approvata, viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di:

  • Predisporre la pianificazione delle specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze speciali nel piano di emergenza,
  • Adottare misure di protezione con dispositivi di segnalazione e idonea segnaletica per coloro che utilizzano canali sensoriali,
  • Tenere in considerazione le persone che in relazione alle limitazioni alla capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie posson, essere esposte a particolari rischi. 

Il nuovo documento inoltre:

  • Indica i criteri per la valutazione del rischio e le misure tecnico-organizzative che devono essere attuate per la riduzione dello stesso,
  • Ripercorre l’impostazione per articoli ed allegati del decreto del 1998 su: valutazione del rischio di incendio, individuazione delle misure di prevenzione, controllo e manutenzione pianificazione delle emergenze,
  • Introduce inoltre importanti novità inerenti: i luoghi di lavoro (tra i quali rientrano quelli destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, i requisiti dei soggetti formatori (prevedendo specifici requisiti culturali e formativi), la periodicità quinquennale dell’aggiornamento per quanto attiene la formazione;

Il nuovo decreto, verrà inoltre applicato a tutti i luoghi di lavoro e, a differenza dei precedenti, sono presenti specifiche disposizioni per i diversi spazi lavorativi, che sono classificati in quattro gruppi sulla base sia dell’assoggettabilità ai controlli incendi, (attività soggette – non soggette), sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate- non normate).