
L’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, del 3 aprile, ha introdotto in Italia l’obbligo, a carico di qualsiasi operatore del settore che commercializza prodotti confezionati, della cosiddetta “etichettatura ambientale” per tutti i tipi di imballaggi, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche “UNI” applicabili secondo le determinazioni adottate dalla Commissione Europea.
Lo scopo previsto è facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché fornire informazioni ai consumatori sulla loro destinazione finale.
Tale norma prevede l’obbligo di indicare la natura dei materiali utilizzati per la fabbricazione degli imballaggi, ai fini della loro identificazione e classificazione, ai sensi della Decisione 97/129/CE della Commissione Europea.
Tuttavia, lo scorso anno è stata determinata la sospensione dell’obbligo di etichettatura per tutti i contenitori fino al 1°gennaio 2023 25.2.2022, n. 15, recante conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe).
Una volta trascorso il periodo di sospensione, l’obbligo di etichettatura è pienamente applicabile a tutti gli imballaggi venduti sul mercato nazionale ai sensi del D.lgs. 116/2020, in attuazione delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852 e cui il D.lgs. 152/2006 è stato modificato che presenta nella stesura attuale le seguenti novità:
- “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (primo periodo);
- “I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” (secondo periodo).
A quali imballaggi viene applicata la normativa?
A tutti, compresi quelli neutri o piccoli, così come i prodotti venduti online. E implica l’indicazione sulla confezione, di un codice alfanumerico del materiale di imballaggio.
Se il contenitore è destinato al consumatore finale (circuito B2C), sarà necessario indicare in modo esauriente il tipo di materiale utilizzato per il contenitore e la sua destinazione a riciclo, al fine di informare il consumatore sulla corretta gestione del fine dell’uso del contenitore.
Fermo restando quanto indicato sopra, gli operatori del settore possono commercializzare i propri prodotti senza la necessità di applicare i nuovi obblighi di etichettatura ambientale fino ad esaurimento scorte.
La normativa non prevede requisiti specifici in merito alla forma dell’etichettatura; pertanto, l’operatore sarà libero di scegliere il formato grafico, la struttura, il colore e la dimensione che riterrà opportuno, purché le informazioni siano leggibili, chiare e non fuorvianti.
Sebbene non siano previste esenzioni per i piccoli contenitori o quelli con spazio di stampa ridotto, né per quelli multilingue o di importazione, dato che in questi casi può essere complesso prevedere che l’etichettatura ambientale, il Ministero Della Transizione Ecologica, MiTe, ha chiarito in una nota emessa il 17 maggio 2021 che l’obbligo potrebbe ritenersi soddisfatto sotto determinati presupposti oggettivi se le informazioni necessarie vengono trasmesse e comunicate attraverso i canali digitali (app, QR code, sito web aziendale, ecc.), indicando in modo chiaro e conciso sulla confezione come accedere a tali informazioni.
Punti fondamentali della normativa
In sintesi, sarà necessario che su ogni packaging vengano indicati:
- la tipologia dell’imballaggio (o di ogni suo componente se multicomponente);
- il materiale di cui è composto l’imballo, o i vari componenti;
- i codici dei materiali, se esistenti (conformemente alla decisione della Commissione 1997/129);
- la corretta destinazione finale dell’imballo, ovvero come esso debba essere smaltito e in quale raccolta debba essere conferito.

Nel mese di maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTe) ha pubblicato una nota esplicativa con la quale viene fatta luce su alcuni aspetti della normativa:
1)Corretta individuazione dei soggetti responsabili
È stato chiarito che i produttori degli imballaggi sono i soggetti obbligati a identificare correttamente il materiale di cui l’imballaggio è composto, e dove possibile ad individuare la codifica alfa numerica prevista, garantendo una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera. L’obbligo di etichettatura è una responsabilità condivisa che ricade sul produttore del packaging, e anche sui responsabili di etichettatura, siano essi industrie produttrici di beni o distributori a marchio.
2)Modalità di fornitura delle indicazioni sugli imballaggi neutri
La nota ministeriale prevede un’alternativa all’etichettatura con stampa o etichette adesive sugli imballaggi neutri o trasparenti, sui quali un passaggio macchine per la stampa delle sole indicazioni di smaltimento sarebbe eccessivamente oneroso. In tali casi il produttore può inserire le informazioni necessarie sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.
3) I “preincarti”
Per “preincarti” si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio per il confezionamento in loco del prodotto alimentare. Per queste tipologie di imballaggio, viene indicato che l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale è da intendersi adempiuto quando tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita. (accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione sui siti internet con schede standard predefinite.